Home

Loading Theme Customizer. Please wait...

Via Nallino 26 - Torino

Novità! puoi inviarci la pratica comodamente da casa, senza recarti nei nosri uffici

.

.

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato.

A chi è rivolta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
  • A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

    Non possono accedere alla prestazione:

    • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
    • operai agricoli a tempo determinato;
    • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
    • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
    • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Domanda NASPI

PRATICA GRATUITA

clicca per procedere con la richiesta

non inviare pratiche a mezzo mail, non le accettiamo. segui la procedura online

DA LEGGERE ATTENTAMENTE, NUOVE PROCEDURE DAL 24/11/2024

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, dopo l'accoglimento della domanda di NASpI, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.352,19 euro per il 2023).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.352,19 euro per il 2023), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.352,19 euro per il 2023) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2023 a 1.470,99 euro).

L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L'importo dell'indennità si riduce nei seguenti casi:

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 5.500 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
    La prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    • che il soggetto beneficiario comunichi all'INPS il reddito annuo presunto. In presenza di iscrizione alla Gestione Separata ovvero se l'attività autonoma preesisteva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve dichiararlo nella domanda di NASpI e indicare, obbligatoriamente, il reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente potrà comunicare tale reddito, entro un mese dall'invio della domanda, tramite il modello NASpI-COM . In caso di attività autonoma intrapresa successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario di NASpI, entro un mese dal suo inizio, dovrà darne comunicazione all'INPS e dichiarare il reddito annuo presunto tramite il modello NASpI-COM. La mancata comunicazione, entro i suddetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – comporta la decadenza dalla NASpI. Gli iscritti alla Gestione Separata e coloro che svolgono attività autonoma dovranno dichiarare il reddito annuale presunto ogni anno;
    • che il datore di lavoro o l'utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.174 euro, e che il percettore comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il richiedente la NASpI deve informare l'INPS dello svolgimento dell’attività rimasta in essere, flaggando l’apposita dichiarazione in domanda e completandola obbligatoriamente con l’indicazione del reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero.  In alternativa, il richiedente potrà comunicare il suddetto reddito, entro un mese dall’invio della domanda, tramite il modello NASpI-Com. La mancata comunicazione, entro i predetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – in domanda oppure entro il predetto termine comporta la decadenza dalla NASpI. La dichiarazione del reddito annuale deve essere rinnovata ogni anno;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In caso di prestazione di lavoro occasionale l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174).

L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

SOSPENSIONE E DECADENZA

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.174 euro;
  • nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all'estero).

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all'atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l'attività lavorativa autonoma o l'iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.

 

Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. Questa dichiarazione deve essere resa, prioritariamente, in domanda o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa a pena di decadenza. È possibile controllare l’eventuale iscrizione alla Gestione Separata verificando il proprio estratto contributivo.

L'articolo 21, decreto legislativo 150/2015 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell'articolo 7, decreto legislativo 22/2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l'articolo 21, l'inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.

In caso di lavoro all'estero:

  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

Come funziona

Domanda

REQUISITI

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.

Stato di disoccupazione
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163) e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale (circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 21);
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino e di paternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo di cui agli articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo 2001, n. 151 (circolare INPS 20 marzo 2003, n. 32);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
  • licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI, purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola. Qualora nel quadriennio si evidenzi prevalenza di contribuzione agricola è possibile procedere – per determinare la prevalenza – all'osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest'ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. Non sono invece considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c'è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per la determinazione del quadriennio di verifica del requisito contributivo, i predetti periodi non utili devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente e i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) – le cui attività lavorative sono caratterizzate da periodi di lavoro e di non lavoro con carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà dei lavoratori – i periodi di non lavoro non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo (circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla data di dimissioni da parte del lavoratore, di recesso da parte del curatore o di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, nel caso di liquidazione giudiziale;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:

  • in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
  • in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell'infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell'infortunio.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato. Prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare tra gli Allegati il tutorial "NASpI: invio domanda" per avere istruzioni sulla compilazione dei relativi campi. Per comprendere come utilizzare gli altri servizi NASpI collegati a questa scheda, ti suggeriamo di scaricare anche i tutorial: "NASpI: consultazione domande" e "NASpI: comunicazione".

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Domanda

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Novità! puoi inviarci la pratica comodamente da casa, senza recarti nei nosri uffici

.

L’accertamento sanitario mira a verificare i requisiti richiesti per il riconoscimento di:

  • invalidità civile;
  • cecità civile;
  • sordità;
  • disabilità;
  • handicap.

A chi è rivolto

Possono presentare la domanda:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia;
  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione).

Come funziona

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, è necessario:

  • recarsi da un medico certificatore;
  • chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.


Domanda INVALIDITA CIVILE

pratica gratuita

clicca per procedere con la richiesta

non inviare pratiche a mezzo mail, non le accettiamo. segui la procedura online

Il certificato deve indicare:

  • i dati anagrafici;
  • il codice fiscale;
  • l'esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico certificatore attraverso il servizio dedicato:

  • compila il certificato online e lo inoltra all'INPS;
  • stampa una ricevuta, completa del numero univoco del certificato della procedura attivata.

La ricevuta viene consegnata dal medico all'interessato insieme a una copia del certificato medico originale, da esibire all'atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d'invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

L'accertamento sanitario viene eseguito da una Commissione medico-legale:

  • presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS;
  • presso i Centri medico-legali dell'INPS, nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l'affidamento dell'accertamento sanitario all'INPS (cd. Convenzioni CIC).

In caso di non trasportabilità:

  • il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata;
  • il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare o una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l'interessato viene convocato una seconda volta, se non si presenta alla visita. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione:

  •  copia di un valido documento di riconoscimento;
  •  la documentazione sanitaria in proprio possesso.

La Commissione compila in formato elettronico il verbale di visita e lo invia all'interessato in duplice copia:

  • una con tutti i dati sanitari, anche sensibili;
  • l'altra con il solo giudizio finale.

Per le revisioni sanitarie (articolo 25, comma 6-bis, legge 114/2014) la convocazione a visita spetta all'INPS.

In caso di minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale sarà indicata anche la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione.

In caso di percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%, il richiedente potrebbe avere diritto ad una prestazione economica, se in possesso anche dei requisiti amministrativi di legge.

€ 19,90

AP30 - Ricostituzione per indennita di Frequenza

clicca per procedere con la richiesta

non inviare pratiche a mezzo mail, non le accettiamo. segui la procedura online

La legge prevede:

  • prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità);
  • alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

Come funziona

Domanda

Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, la domanda può essere presentata:

  • direttamente online sul sito dell’INPS;
  • tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

In caso di minore, vanno utilizzate le sue credenziali e non quelle del genitore o tutore.

Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione (con l’eccezione delle domande di aggravamento – legge 80/2006):

  • prima della fine della procedura in corso;
  • prima dell’intervento di una sentenza passata in giudicato, in caso di ricorso giudiziario.

Dopo l’accesso al servizio online con le proprie credenziali, è possibile inviare all’INPS la documentazione sanitaria aggiornata (articolo 29-ter, legge 120/2020).

Il servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” può essere utilizzato:

  • dai soggetti con verbale sanitario indicante una data di revisione;
  • da chi ha presentato una domanda di prima istanza o aggravamento, residente nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione con le Regioni.

Per il funzionamento del servizio, è possibile consultare il tutorial (pdf 2,61MB).

È previsto che il servizio venga esteso su tutto il territorio e ad altre tipologie di utenti.

In caso di revisione, l’interessato riceve a casa la lettera di invito a trasmettere online la documentazione sanitaria, utile per una definizione agli atti del giudizio medico-legale.

Ricevuta la documentazione idonea, la Commissione medica emette un nuovo verbale.

In caso contrario convoca l’interessato a visita di revisione a mezzo raccomandata A/R.

Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo:

  • il verbale indicherà la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione;
  • la nuova visita di revisione sarà effettuata direttamente da un Centro medico-legale dell’INPS;
  • il precedente verbale resta valido a tutti gli effetti di legge fino alla conclusione dell’accertamento sanitario di revisione.

Il decreto ministeriale 2 agosto 2007 (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute):

  • individua le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo;
  • indica la documentazione sanitaria idonea da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche (se non acquisita agli atti).

Al momento della domanda, viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche necessarie per la concessione e l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile.

Una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa.

A CHI SPETTA

 

Le seguenti categorie di lavoratrici/lavoratori dipendenti (occupate, disoccupate, sospese, agricole, non agricole, a domicilio, colf o badanti), in possesso dei requisiti richiesti  maturano il diritto a una indennità di maternità, sostitutiva della retribuzione al verificarsi dell'evento maternità anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

Categorie:

  • lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati (compresi i dirigenti circ. 76/2006), lavoratori (circ. 41/2006) con contratto di somministrazione di lavorolavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratore apprendista, lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;
  • lavoratrici dipendenti dalle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate per i periodi dal 1° gennaio 2009 - circ. 114/2008;
  • lavoratrici disoccupate o sospese da meno di 60 giorni;
  • lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti normali - circ. 254/1994 - circ. 60/2002 o alla indennità di mobilità circ. 150/93;
  • lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti circ. 4/2006  
  • lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni e meno di 180, non assicurate contro la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità;
  • lavoratrici sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione guadagni;
  • lavoratrici agricole a tempo determinato (OTD) con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente ovvero nell'anno in corso prima dell'inizio della maternità msg 29676/2007  verifica iscrizione - msg 29676/2007);
  • lavoratrici agricole (dirigenti e impiegate) a tempo indeterminato (OTI);
  • collaboratrici domestiche e familiari (COLF e BADANTI) in possesso del requisito di 52 settimane di lavoro nei due anni precedenti ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità (settimana utile = almeno 24 ore lavorate);
  • lavoratrici dipendenti di cooperative (operaie e impiegate socie o non socie);
  • dipendenti (operaie e impiegate) da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
  • lavoratrici a domicilio;
  • lavoratrici in distacco sindacale
  • lavoratrici dello spettacolo;
  • lavoratrici impegnate in attività socialmente utili (A.S.U.) o di pubblica utilità (A.P.U.);
  • padri lavoratori (solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri circ. 8/2003 punto 10 - msg 8774/2007;
  • genitori adottanti o affidatari (padri e madri lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri (il padre adottivo o affidatario può esercitare il diritto al beneficio in alternativa * quello della madre che vi abbia rinunciato (circ. 97/2001)
  • ai genitori (padri e madri lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri, in caso di collocamento temporaneo del minore in famiglia ( è da escludersi, invece, la concessione del beneficio, qualora il collocamento avvenga presso una comunità del tipo familiare) msg n. 5748 del 23.02.06

Ai padri lavoratori il congedo per maternità post-partum spetta solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri Circ. 8/2003 punto 10  - msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10 .
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10
 
* in alternativa = a periodi alterni

 

NON SPETTA

 

  • Alle lavoratrici non di ruolo del settore pubblico circ. 45/84 punto C - . Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza – circ. 127/90.
  • Alle lavoratrici del Fondo Volo in quanto gli iscritti al fondo volo sono affidati alla gestione previdenziale della Cassa Marittima Tirrena che provvede, per conto dell’Inps, all’accertamento e alla riscossione dei contributi sociali di malattia e di maternità nonché al pagamento delle relative prestazioni economiche. Circ. 249/1983 e circ. 290/91  – contribuzione di malattia-

REQUISITI

 

Ai fini del diritto alla indennità , l'art. 17 L. n. 1204 del 1971 non richiede altro, in linea di principio, se non che la gestante abbia in atto un rapporto di lavoro con la corresponsione del relativo salario. Circ. 139/1982 -indennità di maternità punto 3 -

 

LA PRESCRIZIONE

 

Si prescrive dopo un anno dalla fine dell’evento, in caso di pagamento diretto dopo un anno dal giorno successivo all’ultimo indennizzabile - circ. 149/83 punto 9, 1° capoverso - ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrimestrale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l’indennità in caso di pagamento a conguaglio. circ. 149/83 punto 9, 2° capoverso.
 
Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo (rinvia l’inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente la presentazione della domanda di maternità sospende la prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa. Msg. n. 9937 del 31.3.2006.

Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il periodo di sospensione della prescrizione cambierà a seconda delle situazioni Msg. n. 9937 del 31.3.2006.

In caso di mancata presentazione della domanda la prescrizione decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo indennizzabile Msg. n. 9937 del 31.3.2006 , la presentazione del “certificato di assistenza al parto” o autocertificazione attestante il rapporto di parentale madre/figlio, ai fini della prescrizione produce gli stessi effetti della domanda di congedo di maternità , se accompagnato dalla richiesta scritta della lavoratrice madre di voler fruire della prestazione di maternità.

La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte ( istanze, sollecitazioni, intimazioni ecc.) circ. n. 63 del 07.03.1991 punto 2 presentate dal lavoratore da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all’Istituto.

Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell’Istituto.

 

QUANDO E QUANTO

ANTE PARTUM

 

La lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, non agricola, a domicilio, colf o badante) ha diritto alla indennità come di seguito indicato, sostitutiva della retribuzione, per ante partum circ. 134382/82 punto 2

  • per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta del parto msg n. 18311 del 12.07.2007);
  • per l’eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;
  • per i periodi di astensione obbligatoria ante-partum anticipati, disposti dalla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro; circ. 247/96 - circ 45/2000

N.B.: I due mesi precedenti la data presunta del parto, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001, si calcolano, come su detto, senza includere la data presunta del parto esempio: se la data presunta del parto è fissata al 15 agosto, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire la relativa indennità dal giorno 15 giugno al 14 agosto - msg n. 18311 del 12.07.2007 - Le disposizioni emanate con la  circ. 134382/82 nota 4 e 5 si debbono ritenere rettificate sulla base della sentenza su menzionata.

 

POST PARTUM

 

La lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, non agricola, a domicilio, colf o badante) ha diritto alla indennità come di seguito indicato, sostitutiva della retribuzione, per post partum circ. 134382/82 punto 2

  • per i 3 mesi successivi al parto decorrenti dal giorno successivo alla data stessa circ. 134382/82 punto 2;
  • per i periodi di astensione obbligatoria post-partum prolungati fino a 7 mesi dopo il parto dalla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro. Circ. 72/89

La lavoratrice ha diritto all'indennità post-partum anche nei casi in cui:

  • il bambino sia nato morto;
  • il bambino sia deceduto successivamente al parto;
  • ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

Si ha diritto al post partum anche in caso di adozione, affidamento o di collocamento del minore in famiglia.

 

Il congedo di maternità post partum spetta anche ai padri solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri Circ. 8/2003 punto 10. La morte dell'altro genitore va certificata con il certificato di morte o può essere sottoscritta dichiarazione sostitutiva msg 8774/2007. La grave infermità non prevede la  necessaria ospedalizzazione della madre inferma, il padre richiedente è tenuto a fornire specifica certificazione medica, tale certificazione sarà posta all'esame del medico di sede per la valutazione della compatibilità della infermità in rapporto all'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato msg 8774/2007. L'abbandono del figlio da parte dell'altro genitore va documentato con le dovute modalità msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10.
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10

N.B.:
Nel caso di abbandono del figlio durante i tre mesi successivi al parto, alla madre non spetta più l'indennità dal momento dell'abbandono.

 

PARTO PREMATURO

 

Nel caso di parto prematuro l’indennità spetta per il periodo ante-partum non goduto sommato alla fine del periodo post-partum fino a un massimo di 5 mesi, purché la lavoratrice non abbia ripreso l'attività lavorativa.circ.231/1999 - circ. 45/2000 punti B,C,D - circ. 109/2000 punto 5

  • Per il Parto prematuro avvenuto quindi prima dei previsti due mesi di astensione ante partum dovrà essere riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, secondo quanto previsto dalla circolare n. circ.231/1999 - circ. 45/2000

Non sono riconoscibili i giorni precedenti i due mesi suddetti.

  • Parto prematuro e interdizione anticipata dall'Ispettorato del lavoro. Quanto detto nel paragrafo precedente vale anche se il parto prematuro si verifica durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro. Dovranno quindi anche in questo caso essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto, i soli "normali" due mesi di astensione obbligatoria prima del parto, escludendo, cioè i giorni non fruiti a titolo di interdizione anticipata. circ. 45/2000
  • Parto prematuro e interdizione prorogata dopo il parto dall'Ispettorato del Lavoro. I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto devono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell'astensione dopo il parto disposta, anche preventivamente, dall'Ispettorato ai sensi dell'art. 3 della citata legge,con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum di maggiore durata (circ. n. 62 del 29.04.2010)

Anche al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10
 
Per poter fruire del prolungamento dell’astensione post-partum. circ. 109/2000 punto 5 la legge stabilisce un limite di 30 giorni per la presentazione della certificazione (o dichiarazione sostitutiva) relativa alla data del parto,

N.B.: Il periodo di 5 mesi è riconosciuto anche se il parto prematuro è avvenuto prima dei 2 mesi dalla data presunta del parto.

 

FLESSIBILITÀ

 

Nel caso in cui la lavoratrice chieda di fruire della flessibilità (circ. 109/2000 punto 4 - circ. 152/2000 – circ. 8/2003 punto 4),l’indennità è riconosciuta anche soltanto per il mese precedente la data presunta del parto, anziché i 2 mesi precedenti, con spostamento del periodo di astensione non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, fino al prolungamento di 4 mesi di congedo.
L'esercizio di tale facoltà,  è subordinato alla attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.
 
La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all'Inps in data antecedente alla fruizione del congedo (MSG 15195/2006 del 25/05/2006 ). La domanda di flessibilità può essere accolta anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza msg 13279/2007.
Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.
 
Possono essere accolte le sole domande di flessibilità a corredo delle quali siano allegate certificazioni sanitarie aventi data non successiva alla fine del 7° mese. Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data successiva a quella della fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte. msg 13279/2007
 
Al lavoratore padre nei casi:

  • di morte,
  • grave infermità o malattia della madre,
  • abbandono del bambino da parte della stessa

sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10

 

Documentazione da allegare alla domanda di congedo di maternità in caso di flessibilità:

  • richiesta di avvalersi della facoltà di usufruire della flessibilità del congedo di maternità. Tale richiesta può essere espressa compilando il campo predisposto del modello di domanda di congedo per maternità (Mod. Mat.) ;
  • attestazione del ginecologo del SSN o con esso convenzionato rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza
  • certificazione medica rilasciata dal medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria, rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza,  in cui sono riportate:
    • le generalità dell’interessata;
    • le indicazioni sul datore di lavoro;
    • la sede dove l’interessata presta il proprio lavoro;
    • le mansioni alle quali l’interessata è addetta;
  • in mancanza del medico aziendale dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che in azienda o per le attività svolte dalla lavoratrice interessata non esiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro 

Interruzione flessibilità circ. 152/2000 6° e 7° capoverso

La flessibilità può essere interrotta su istanza della lavoratrice o per malattia.

Flessibilità e malattia circ. 152/2000 6° e 7° capoverso

Il periodo di flessibilità  anche se già accordato, si interrompe con l'insorgere di un periodo di malattia in quanto ogni malattia intervenuta in quel periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro.

Il differimento successivo al parto consisterà nelle giornate di astensione obbligatoria ante partum non godute che sono state oggetto di flessibilità (cioè quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa comprese le festività)

 

Flessibilità e congedo parentale per altro figlio circ. 8/2003 punto 4
 
Si precisa, infine, che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo parentale per un altro figlio, può essere accolta. Può essere accolta anche la richiesta di ferie. In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva.

 

INTERDIZIONE DAL LAVORO (ISPETTORATO)
  • Interdizione anticipata circ. 396/1982 parte 2° par. 5 - circ. 72/1989 – circ. 247/96– circ. 45/2000 – msg n. 343/2003 -circ 50/2005
    La Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre , sulla base di accertamento medico, l'inizio anticipato dell'interdizioneobbligatoria all’80% della retribuzione quando:
    • la gestazione sia caratterizzata da gravi complicanze o possa aggravare preesistenti forme morbose; lettera a ( "nel caso di gravi complicanze della gravidanza e di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, riguardano esclusivamente le condizioni fisiche riferite alla gravidanza, condizioni fisiche che impedirebbero lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, anche di quella che potrebbe essere nuovamente intrapresa dalla lavoratrice);
    • le condizioni di lavoro o ambientali appaiano pregiudizievoli alla salute della gestante o della creatura; lettera b (“quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” sono strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta)
    • la gestante sia addetta al trasporto e al sollevamento di pesi o a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non possa essere spostata ad altre mansioni lettera c (“quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12”), del comma 2 dell’art. 17 del T.U., nonché le interdizioni prorogate ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto, sono strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta.
  • Interdizione posticipata circ. 396/1982 parte 2° par. 5 - circ. 72/1989 – circ. 247/96– circ. 45/2000 – msg n. 343/2003 -circ 50/2005

La Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre , sulla base di accertamento medico, il posticipo dell'astensione per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto. circ. 72/1989 all'80% della retribuzione.
 
Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione economica di maternità, non dovranno essere indennizzati dopo la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di interdizione (anticipata e/o prorogata) riconosciuti dalle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi delle lett. b e c dell’art. 17 del D. Lgs. 151/2001 , senza che le Direzioni stesse fossero a conoscenza di una successiva cessazione del rapporto di lavoro, richiedendo quindi, se del caso, alle Direzioni suddette la rettifica dei provvedimenti emessi prima di conoscere la cessazione del contratto. circ 50/2005 
 
- Se l’interdizione anticipata di cui alla lettera a), comma 2, dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 viene concessa con vari provvedimenti e con soluzione di continuità tra l’uno e l’altro, l’indennità di maternità non è erogabile qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la sospensione o cessazione del rapporto di lavoro e i provvedimenti stessi. circ 50/2005

 

ADOZIONE, AFFIDAMENTO O COLLOCAMENTO TEMPORANEO IN FAMIGLIA

 

Adozione o affidamento Circ. 16/2008
 
Per gli ingressi in famiglia avvenuti nell'anno 2007, potranno essere indennizzati i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
Gli eventuali periodi di astensione fruiti a titolo di ferie, congedo parentale ecc. nei 5 mesi decorrenti dall'ingresso in Italia del minore, potranno essere commutati su domanda, in congedo di maternità e indennizzati.
I periodi di permanenza all'estero, ricadenti nell'anno 2007, non potranno essere indennizzati anche se si riferiscono ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.
 
Indennità di maternità e adozione Circ. 16/2008
 

  •  nel caso di adozione nazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia  + il giorno di ingresso stesso per i periodi di effettiva astensione dal lavoro, anche nell’ipotesi in cui l’adottato raggiunga la maggiore età durante il congedo . punto 1.1;
  • nel caso di adozione internazionale , l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore + il giorno dell’ingresso stesso, per i periodi di effettiva astensione dal lavoro. Tale ingresso risulterà dalla autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando la durata massima di 5 mesi e 1 giorno, il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i  5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore. Per la fruizione dei congedi e dell’indennità è necessaria l’astensione dal lavoro. La lavoratrice per i periodi di permanenza all’estero può avvalersi anche di periodi di congedo né indennizzati né retribuiti. punto 1.2

Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo.
 
Indennità di paternità - adozione e affidamento Circ. 16/2008
 
Spetta al lavoratore subordinato per tutta la durata ( 5 mesi più 1 giorno) del congedo di maternità o per la parte residua qualora si verifichi:

  • decesso o grave infermità della madre
  • abbandono
  • affidamento esclusivo
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche parzialmente.

Al padre richiedente il congedo di paternità spetta alle stesse condizioni previste per la madre. Circ. 16/2008

Indennità di maternità e affidamento Circ. 16/2008
 
La lavoratrice che prende in affidamento ( NON preadottivo) un minore ha diritto, nei 5 mesi successivi alla data di affidamento del minore, a un periodo di astensione dal lavoro pari a 3 mesi. Tale congedo, nei 5 mesi successivi all'affidamento, può essere fruito in modo frazionato o continuativo . punto 1.3
 
Congedo di paternità in caso di adozione o affidamento Circ. 16/2008 punto 2

Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nell’ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (è da escludere nel caso in cui il collocamento temporaneo avvenga in una comunità di tipo familiare) con le stesse modalità dell’adozione o affidamento. Msg n. 5748 del 23.02.2006

N.B. Qualora la lavoratrice fruisca del congedo in occasione del collocamento temporaneo in famiglia, per lo stesso minore non potrà avvalersi di un ulteriore periodo in caso di successivo affidamento preadottivo o adozione. Msg n. 5748 del 23.02.2006

LE GIORNATE INDENNIZZABILI

 

L'indennità giornaliera di maternità spetta per tutte le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza obbligatoria.
 
Alle operaie (comprese le apprendiste e le agricole) l'indennità spetta per le giornate feriali (con esclusione delle domeniche e delle festività) incluse nel periodo di astensione.
 
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari l'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta con gli stessi criteri previsti per le operaie (art. 4 D.P.R. 31 dicembre …….)
 
Alle impiegate l'indennità spetta per tutte le giornate incluse nel periodo di astensione con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
 
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l'azienda non deve essere indennizzata qualora l'azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare per la stessa giornata la normale retribuzione.
Nei casi in cui, per effetto dello stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, le lavoratrici di cui sopra (impiegate, operaie e apprendiste) non ricevono, per legge o per contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo di' maternità, l'indennità è dovuta anche per le predette festività.
 
Nel caso di prestazioni lavorative limitate ad alcuni giorni della settimana, l'indennità spetta solo per le giornate che sarebbero state retribuite se la dipendente non fosse stata assente

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

 

La misura dell’indennità è pari all' 80% della retribuzione giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione obbligatoria.

LE PARTICOLARITÀ

 

Part-Time Verticale (Circ. 87/1999) circ. 41/2006 punto 6.2 

  • l’indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l’astensione obbligatoria inizia nel corso di una fase lavorativa;
  • l’indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l’astensione obbligatoria inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato;
  • l’indennità di maternità spetta per le sole giornate di astensione incluse nei periodi di prevista ripresa lavorativa (non va corrisposta,quindi, per le giornate comprese nella pausa contrattuale), quando l’astensione obbligatoria inizia oltre 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato.


Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, la retribuzioneda prendere a base per il calcolo della indennità non sarà quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo ma quella dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Msg 11635 del 13.04.2006

Lavoratrice saltuaria circ. 182/97 punto 2
 
La lavoratrice saltuaria si colloca in quelle fattispecie contrattuali caratterizzate da prestazioni lavorative abitualmente prestate in maniera del tutto episodica, che non risultano, perciò, predeterminate nella loro effettuazione. Per tali fattispecie la retribuzione da prendere a base per il calcolo, sarà computata dividendo quanto percepito dal lavoratore nel periodo da considerare non per il numero delle giornate lavorate o retribuite bensì per il numero di giornate feriali (ovvero di calendario, se impiegati) cadenti nel periodo stesso.

Lavoratrice dello spettacolo (saltuaria a termine o a prestazione)
 
Per tale lavoratrice l’indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità circ. 254/1994, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente (entro il massimale di euro 67,14) l’inizio del congedo di maternità msg. 4721/1998, nel caso in cui nel mese precedente l’inizio del congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile si dividerà l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o retribuiti risultanti dal periodo stesso. circ. 60/2002.Se nel mese precedente non è stata svolta alcuna prestazione lavorativa, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dovrà essere quella del mese ancora precedente e qualora anche quest’ultima manchi, quella in cui inizia il congedo di maternità o in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro dante titolo alla indennità circ. 60/2002.
La domanda di maternità obbligatoria dovrà essere presentata sul modello Mod/Mat Lavoratrici dipendenti circ. 60/2002 msg 20584 del 20/07/2006.
 
Lavoratrice intermittente  circ. 41/2006
 

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene anticipata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'Inps.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato operai agricoli e ai florovivaisti a tempo indeterminato, agli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria a tempo indeterminato, ai dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli, ai dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II trimestre 2007(scadenza 31 luglio 2007) quindi dal 1.10.2007, il pagamento della maternità avverrà  con il metodo del conguaglio. circ. 81/2007 - msg 14346/2007- circ. 118/2007
 
N.B.: Nel caso la Direzione Provinciale del Lavoro comunichi all'Inps la mancata anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro, si procederà al pagamento diretto delle somme non percepite dalle lavoratrici qualora le stesse si rivolgano all'Inps per il pagamento diretto, una volta esperiti i controlli previsti (msg. 5486 del 21/02/2006). 

Viene pagata, invece, direttamente dall'Inps:

  • alle lavoratrici stagionali;
  • alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da non oltre 60 giorni che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale;
  • alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da oltre 60 giorni che fruiscono, all’inizio della maternità, dell’indennità di disoccupazione, di mobilità o di integrazione salariale con pagamento diretto da parte dell’Inps;
  • alle lavoratrici agricole dipendenti (facoltativamente se a tempo indeterminato - circ. 118/2007);
  • piccoli coloni e compartecipanti familiari;
  • alle colf e alle badanti;
  • alle lavoratrici dello spettacolo con contratto a termine o a prestazione o a giornata, ecc. - circ 119/1980 punto 3 -

La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di  lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009

MODALITÀ DEL PAGAMENTO DIRETTO

Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’Inps espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità:  

  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.

Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta:

  • il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione;
  • la sede Inps competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare l’accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg. 14680 del 12.05.2004).

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all'estero (msg. 000237 del 9.4.2003).

Con decorrenza 1/01/1998 l’Inps è Sostituto di Imposta per le prestazioni temporanee relativamente ai pagamenti diretti dell'indennità economica di maternità, quindi effettua detrazioni fiscali ed emette la relativa certificazione fiscale

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).

Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta :

MATERNITÀ E ALTRE PRESTAZIONI

  • maternità dipendente ed autonoma;
  • maternità dipendente e parasubordinata;
  • maternità dipendente e congedo parentale altro coniuge (padre);
  • maternità dipendente e assegno di maternità dei comuni;
  • maternità dipendente e assegno di maternità a carico dello stato;
  • maternità e malattie legate alla gravidanza;
  • maternità e malattia comune;
  • maternità e trattamento INAIL;
  • malattia insorta durante il congedo di maternità;
  • malattia insorta dopo il congedo di maternità o parentale;
  • maternità e indennità antitubercolare (TBC);
  • maternità e cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
  • maternità e disoccupazione ordinaria e speciale;
  • maternità e disoccupazione con requisiti ridotti;
  • maternità e mobilità;
  • maternità e congedo matrimoniale;
  • maternità e sussidio per LSU (ASU – APU);
  • maternità e retribuzione;
  • maternità e congedo straordinario;
  • flessibilità e congedo straordinario;
  • maternità ed allattamento;
  • maternità e assegni al nucleo familiare;
  • maternità e distacco sindacale.
MATERNITÀ IN CASO DI DOPPIA ATTIVITÀ (DIPENDENTE E AUTONOMA)
  • lavoratrice dipendente a tempo pieno e lavoratrice autonoma: non potendo la lavoratrice essere iscritta nella gestione delle lavoratrici autonome (per una regolare iscrizione nella gestione dei lavoratori autonomi, occorre che il lavoratore stesso partecipi al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente) avrà diritto alla indennità in qualità di lavoratrice dipendente;
  • lavoratrice dipendente part-time e lavoratrice autonoma: qualora il lavoro autonomo abbia il carattere della abitualità e della prevalenza l'indennità spetta in entrambe le gestioni.
MATERNITÀ DIPENDENTE E PARASUBORDINATA

L’indennità di maternità in qualità di lavoratrice PARASUBORDINATA non è cumulabile con l’indennità di maternità come lavoratrice dipendente circ. 138/2002 punto 1.1 . Nel caso in cui alla data dell’evento, la lavoratrice parasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente o autonoma, la stessa avrà diritto alla prestazione di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma, in quanto l'iscrizione alla gestione separata non comporta in tal caso il versamento del contributo maggiorato (0,72) previsto per la tutela della maternità. Qualora invece la prestazione di maternità spettante per l’attività di lavoratrice subordinata o autonoma sia di importo inferiore al trattamento economico alla stessa erogabile in qualità di lavoratrice parasubordinata, la stessa avrà diritto alla corresponsione della differenza a carico della gestione separata. circ. 138/2002

MATERNITÀ DIPENDENTE E CONGEDO PARENTALE ALTRO CONIUGE (PADRE)

 

Durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre il padre può utilizzare l’astensione facoltativa. circ.109/2000 punto 1.3, 4° capoverso

 

MATERNITÀ DIPENDENTE E ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI

 

L’assegno di maternità del Comune non può essere cumulato con altri trattamenti previdenziali di maternità, ad eccezione dell’eventuale quota differenziale. circ. 179/1999

 

MATERNITÀ DIPENDENTE E ASSEGNO DI MATERNITÀ A CARICO DELLO STATO

L’assegno di maternità dello stato può essere corrisposto in caso di godimento di indennità di maternità solo per gli importi differenziali qualora l’importo della indennità di maternità sia inferiore a quello dell’assegno stesso. Circ. 143/2001

 

MATERNITÀ E MALATTIE LEGATE ALLA GRAVIDANZA

L’indennità di maternità è incumulabile con la malattia determinata o connessa allo stato di gravidanza , qualora non sia possibile l’astensione anticipata autorizzata dal servizio ispezione lavoro, è prevista l’erogazione della indennità di malattia. Tali periodi non si computano ai fini del raggiungimento del periodo massimo indennizzabile (180 giorni per anno solare).

 

MATERNITÀ E MALATTIA COMUNE

La malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile in quanto l’indennità di maternità è comprensiva della indennità di malattia (circ. 139/82 parte II punto 15 circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5), l’indennità di maternità prevale sul trattamento di malattia che sia comune o di natura specifica tubercolare anche se le infermità siano intervenute prima dell’inizio della astensione obbligatoria circ. 139/82 parte II punto 15

 

MATERNITÀ E TRATTAMENTO INAIL

 

L’indennità di maternità è incumulabile con il contemporaneo riconoscimento della inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale corrisposta dall’INAIL.
L'INAIL, con circ. 14.5.87, n. 33, ha disposto che il trattamento economico per inabilità temporanea è prevalente sul trattamento economico di maternitàcirc. 182/1997 punto 12.Tale disposizione dell’INAIL modifica quanto a suo tempo disposto dall’Inps con circ. 139/82 parte II punto 15 e cioè che l’indennità di maternità prevale sul trattamento di infortunio o malattia professionale anche se le infermità siano intervenute prima dell’inizio della astensione obbligatoria.

MALATTIA INSORTA DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITÀ

 

La malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile in quanto l’indennità di maternità è comprensiva di indennità di malattia (circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5).

MALATTIA INSORTA DOPO IL CONGEDO DI MATERNITÀ O PARENTALE

 

Per le malattie, debitamente notificate e documentate, insorte, dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità, configurabile come periodo neutro (circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5).

 

MATERNITÀ E INDENNITÀ ANTITUBERCOLARE (TBC)

 

L’indennità di maternità è incumulabile e prevale sul trattamento di malattia che sia comune o di natura specifica tubercolare ( Indennità Giornaliera e l’Assegno di Cura e Sostentamento) anche se le infermità siano intervenute prima dell’inizio della astensione obbligatoria circ. 139/82 parte II punto 15– circ. 17/82, punto 10 lettera A

 

MATERNITÀ E CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

 

  • L’indennità di maternità è incumulabile e prevale per gli eventi di maternità (astensione obbligatoria) insorti durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, spetta anche per gli eventi di maternità che iniziano entro due mesi (o 60 giorni) dalla cessazione del trattamento di integrazione salariale  in quanto, i periodi ordinari o straordinari di integrazione guadagni sono  da intendersi equiparati ,ai fini del diritto all'indennità per congedo di maternità, ai periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa Circ. 152/1990.
  • per gli eventi di malattia o di maternità insorti oltre il secondo mese dalla cessazione dell'intervento ordinario o straordinario di integrazione guadagni senza che sia stata ripresa l'attività lavorativa, non spetta alcuna indennità circ. 139/82 parte II punto 15, Circ. 152/1990.

 

La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità di maternità a favore della lavoratrice sospesa ed in godimento della integrazione salariale straordinaria e' costituito dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Circ. 152/1990

 

MATERNITÀ E DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E SPECIALE

 

L'indennità di maternità è incompatibile e quindi prevale sul trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale: detto trattamento non è dovuto durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro circ. 17/82, punto 10 lettera C.

 

MATERNITÀ E DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI

 

circ. 4/2006

Il diritto alla indennità di maternità viene conservato anche quando il congedo di maternità si collochi oltre 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro purché la lavoratrice, all’inizio del congedo, risulti disoccupata e in godimento * dell' indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Ai fini del diritto alla indennità di maternità la data di inizio del congedo dovrà collocarsi nello stesso anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo presunto di godimento *  della disoccupazione con Requisiti Ridotti. Il congedo di maternità, quindi, non potrà iniziare nell’anno successivo a quello di riferimento della predetta prestazione di disoccupazione con Requisiti Ridotti.

* calcolo periodo di godimento indennità di disoccupazione con requisiti ridotti:

  • nel caso in cui la lavoratrice abbia intrattenuto un solo rapporto di lavoro, le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere conteggiate  a partire  dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ( includendo anche le domeniche e i giorni festivi) .
  • nel caso di pluralità di rapporti di lavoro , le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere collocate nei  periodi di inattività riscontrati tra un rapporto di lavoro e un altro a partire dal primo giorno di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto di lavoro che, unitamente  agli altri , ha consentito il  raggiungimento delle 78 giornate necessarie per il diritto alla indennità di disoccupazione con Requisiti Ridotti.

MATERNITÀ E MOBILITÀ

 

Alle lavoratrici che stanno fruendo dell'indennità di mobilità, per i periodi  di  astensione obbligatoria successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, spetta l’indennità di maternità.
A tali lavoratrici l'indennità di  mobilità  già  concessa  dovrà  essere sospesa  ed  eventualmente  ripristinata  al termine  della   astensione. I periodi di astensione obbligatoria per  maternità  non modificano i limiti di durata della indennità di mobilità ma soltanto quelli di iscrizione nelle relative liste. La lavoratrice che si trovi   in  astensione  obbligatoria  per  maternità,  qualora rifiuti un'offerta di lavoro o di impiego ovvero l'avviamento a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste di mobilità contrariamente  a  quanto  previsto  dall'art. 9 della legge n. 223. Circ. 150/1993 – Dl 148/93 art. 6, commi 3,4 e 5

 

MATERNITÀ E CONGEDO MATRIMONIALE

 

L’indennità di maternità è incumulabile con l’assegno per congedo matrimoniale naturalmente per le giornate di erogazione dell'assegno stesso a carico dell’Inps;
L'indennità di malattia e di maternità non debbono essere corrisposte per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'Inps o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro. Circ. 248/92

 

MATERNITÀ E SUSSIDIO PER LSU (ASU – APU)

 

Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità danno diritto ad una indennità di maternità pari all’80 per cento dell’importo dell’assegno per attività socialmente utili. circ. 86/1999 punto g)

 

MATERNITÀ E RETRIBUZIONE

 

L’indennità di maternità è incumulabile con trattamenti retributivi a carico del datore di lavoro (spetta la retribuzione). Circ. 248/92

 

MATERNITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO

 

L’indennità di maternità o di malattia è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della fruizione del congedo straordinario (quindi, in linea di massima coincidente con l’ultima prestazione lavorativa). In tal caso si interrompe il congedo straordinario e si avrà diritto alla indennità di maternità. La possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è subordinata alla presentazione di nuova domanda. Circ. 64/2001

 

FLESSIBILITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO

 

Durante il periodo in cui si usufruisce della flessibilità, visto che si percepisce la normale retribuzione, è possibile chiedere il congedo straordinario.

 

MATERNITÀ E ALLATTAMENTO

 

Durante il congedo di maternità la madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento.

Il padre lavoratore dipendente non ha diritto a fruire dei riposi per allattamento per lo stesso bambino , nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale circ. 8/2003

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale per altro figlio msg 14724 del 19.05.2006

 

MATERNITÀ E ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

 

circ. 110 del 17.04.1992
-La madre lavoratrice dipendente anche  adottiva o affidataria, ha diritto a fruire degli assegni al nucleo familiare (ANF)per tutto il periodo indennizzabile per gravidanza o puerperio, a condizione che risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi) ,anche presso più datori di lavoro ,nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento tutelato (inizio congedo per maternità /inizio astensione dal lavoro per maternità disposta dalla Direzione provinciale del Lavoro).
-Il padre lavoratore dipendete anche adottivo o affidatario, ha diritto agli assegni al nucleo familiare alle stesse condizioni della madre, per il periodo di congedo ad esso riconosciuto dalla legge.
-Il pagamento degli assegni al nucleo familiare viene effettuato dal datore di lavoro contemporaneamente all'erogazione dell'indennità per congedo di maternità.
La corresponsione degli assegni familiari è sospesa in ogni caso, nell'ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro. (Circolare n. 53128 obg del 23 aprile 1952)

 

MATERNITÀ IN DISTACCO SINDACALE

 

Circolare 63/2000
Le lavoratrici madri sospese dal lavoro per aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano (art. 31, comma 4 della legge n. 300 del 1970) il diritto alle prestazioni economiche di maternità (obbligatoria e facoltativa) per gli eventi insorti durante l'intero periodo di aspettativa stessa.
 
Essendo il collocamento in aspettativa politica e sindacale una  particolare causa di sospensione dal lavoro ,  si determina un ampliamento del periodo di conservazione del diritto alla prestazione (in caso di maternità, limitato  a 60 giorni dall'inizio della sospensione stessa); quindi, possono essere  indennizzati anche eventi intervenuti oltre il predetto limite temporale,soltanto quando l'aspettativa politica o sindacale sia iniziata entro il  predetto normale periodo di copertura assicurativa.
Esempio:
lavoratrice in congedo straordinario ai sensi della legge 388/2000 dal 15/04/2010 al 14/04/2010
in aspettativa politica e sindacale non retribuita                        dal 19/05/2010 al 31/12/2010
data presunta parto                                                              02/09/2010
inizio congedo per maternità                                                   02/07/2010
lavoratrice avente diritto all'indennità per congedo di maternità   
 
-L 'indennità per congedo di maternità a carico dell'Inps è da escludere quando:

  •  a favore dei lavoratori interessati   sono previsti, a titolo di maternità, altri trattamenti previdenziali in relazione all'attività prestata durante il periodo di aspettativa (art. 31, comma 5, legge n. 300/1970). 
  • per gli stessi eventi, siano erogati a carico dell'organizzazione politica o sindacale emolumenti di importo pari o superiore all'indennità; in caso di erogazioni di importo inferiore, l'Inps erogherà la sola quota differenziale fino al massimale previsto per l'indennità di maternità (art. 6, comma 2, legge n. 138/1943).

 
La retribuzione da prendere a base ai fini erogativi di interesse sarà quella dell'ultimo mese lavorato o retribuito che precede l'evento da indennizzare.
Il diritto all'indennità cessa, salvo ripresa dell'attività lavorativa, alla conclusione dell'evento in corso al momento dell'eventuale cessazione del periodo di aspettativa.

COMPATIBILITÀ

 

Flessibilità e congedo parentale per altro figlio

La madre lavoratrice dipendente può fruire contemporaneamente della flessibilità e del congedo parentale per altro figlio
 
Maternità e indennità antitubercolare post sanatoriale

L’indennità post-sanatoriale è cumulabile con il trattamento economico di maternità. Essa, infatti, e' dovuta "anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione", in quanto serve non a sostituire il salario perduto, ma a rafforzare la posizione economica del lavoratore già colpito da tubercolosi, che, debilitato dalla malattia, dopo la guarigione può vedersi costretto ad accettare un lavoro meno impegnativo ed anche retribuito in minor misura rispetto a quello che potrebbe svolgere in condizioni normali. circ. 139/82 parte II punto 15 - circ. 17/82 punto 10 lettera B

 

INCUMULABILITÀ

 

  •  Malattie insorte dopo il congedo di maternità o parentale : perle malattie, debitamente notificate e documentate, insorte dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità configurabile come sospensione del rapporto di lavoro (circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5). (conservazione del diritto)
  • Maternità e Mobilità : per i periodi  di  astensione obbligatoria successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di  mobilità  già  concessa  dovrà  essere sospesa   ed  eventualmente  ripristinata  al termine  della   astensione. I periodi di astensione obbligatoria per  maternità  non modificano i limiti di durata della indennità di mobilità ma soltanto quelli di iscrizione nelle relative liste. La lavoratrice che si trovi   in  astensione  obbligatoria  per  maternità, qualora rifiuti un'offerta di lavoro o di impiego ovvero l'avviamento a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste di mobilità contrariamente  a  quanto  previsto  dall'art.  9 della legge n. 223.

LA RETRIBUZIONE GIORNALIERA

 

La retribuzione ,da prendere a base per il calcolo dell’indennità, è quella:

  • del mese precedente la data di inizio della maternità per le lavoratrici occupate dipendenti non agricole, agricole a tempo indeterminato, dello spettacolo e socie di cooperative;
  • del mese precedente la data di abbandono del lavoro per le lavoratrici disoccupate o sospese del settore non agricolo, agricolo a tempo indeterminato, socie dipendenti di cooperative e dello spettacolo;

La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di  lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009, circ. 30/2010

  • La retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'indennità di maternità a favore della lavoratrice sospesa ed in godimento della integrazione salariale straordinaria e' costituito dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Circ. 152/1990.
  • La retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'indennità di maternità in caso di conversione a tempo pieno del contratto di lavoro part-time è quella prevista per l'attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi per maternità anziché la retribuzione del periodo di paga precedente l'inizio del congedo (msg. 11635 del 13/04/2006)
  • Nel caso di sciopero la retribuzione media globale giornaliera si determina, ai fini del calcolo della misura dell'indennità giornaliera di maternità, dividendo la retribuzione complessiva  effettivamente percepita dalla lavoratrice nel periodo di paga preso a riferimento per il numero di giorni lavorati o, comunque retribuiti circ. 134402/1983.
  • Nel caso di lavoratrice saltuaria la retribuzione da prendere a base per il calcolo sarà computata dividendo quanto percepito dal lavoratore nel periodo da considerare non per il numero delle giornate lavorate o retribuite bensì per il numero di giornate feriali (ovvero di calendario, se impiegati) cadenti nel periodo stesso.
  • Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità non sarà quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo ma quella dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Msg 11635 del 13.04.2006.
  • per le lavoratrici agricole a tempo determinato, a decorrere dagli eventi indennizzabili relativi a periodi di paga inclusi nell'anno 2006, la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito  è quella contrattuale. La retribuzione da prendere in considerazione alla base del calcolo sarà quindi la più alta tra quella stabilita dai contratti collettivi nazionali e quella stabilita degli accordi collettivi o contratti individuali. (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989) - Circ. 58/2006 -. 
  • per le lavoratrici dello spettacolo la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente (entro il massimale di euro 67,14) l’inizio del congedo di maternità msg. 4721/1998, nel caso in cui nel mese precedente l’inizio del congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile si dividerà l’ammontare

fonte: INPS

elenco documenti per maternità facoltativa


 

Fissa l'appuntamento, senza attendere conferme!

Ti preghiamo unicamente di cancellare l'appuntamento qualora tu decidessi di non rispettarlo, per non penalizzare gli altri clienti.

Ricorda che fissando un appuntamento, operi direttamente sulle nostre agende e sul nostro lavoro.

Grazie!

 

 

Novità! puoi inviarci la pratica comodamente da casa, senza recarti nei nosri uffici

.

Documenti per Reversibilità Pensionistica

  • Tutto in fotocopia, senza bolli (eventuali certificati sufficienti in carta semplice)
  • Atto di morte (se non presente, specificare data e luogo di decesso)
  • Documento di identità e codice fiscale della persona defunta
  • Documento di identità e codice fiscale del coniuge in vita
  • Specifica se presenti altri aventi diritto (figli minori, fratelli e/o sorelle INVALDI CONVIVENTI A CARICO ante morte). In questo caso presentare tutti i dati personali e bancari di ognuno degli eredi, perchè scattano pensioni diverse per ognuno
  • Data di matrimonio
    • Data divorzio
    • Eventuali nuovi matrimoni
  • Certificato di pensione (o pensioni se più enti) IN CASO DI CERTIFICATO INPS IL DATO LO ABBIAMO NOI – I CERTIFICATI PENSIONE SERVONO PER EX-INPDAP,   EX-ENPALS, ETC
  • IBAN di NUOVO conto corrente bancario (non può essere quello co-intestato con la persona defunta in quanto per successione viene obbligatoriamente chiuso dalla banca/posta)
  • Redditi degli ultimi 2 anni (CUD / 730)


Domanda Pensione ai SUPERSTITI

PRATICA GRATUITA

clicca per procedere con la richiesta

non inviare pratiche a mezzo mail, non le accettiamo. segui la procedura online

 

Richiesta di Pensione

  • verifica anni contributivi
  • estratto conto previdenziale
  • previsione data pensionamento
  • richiesta di pensione

 

Con la nuova Riforma Fornero, districarsi con il pensionamento è diventato arduo.

Le variazioni sono state veramente ingenti, ma ci sono diverse deroghe per chi aveva maturato i requisiti prima dell'applicazione della nuova normativa.

Ecco perchè può essere determinante valutare la propria posizione in virtù dei requisiti maturati e delle variazioni apportate al sistema pensionistico.

 

Rivolgiti a noi noi in tutta sicurezza, per capire quando avrai diritto al pensionamento.

per richiesta di pensione

  • Codice Fiscale del richiedente
  • Documento di identità del richiedente
  • IBAN del richiedente
  • Specifica in caso di pensioni non INPS (INPDAP, ENPALS, ENASARCO, etc) . Questo perchè, nonostante la grande campagna INPS di unificazione, in realtà i sistemi informatici non sono aggiornati e non sempre noi riusciamo a vedere integralmente la posizione reale della persona.
  • Stato civile con specifiche
      • Data matrimonio
      • Data divorzio/separazione con copia sentenza di divorzio/separazione
      • Eventuali nuovi matrimoni

         

  • Dati del coniuge: codice fiscale, documento di identità
  • Specifica se presenza di famigliari a carico (coniuge, figli minori, altri assimilati)
  • Specifica se fruitore di altre pensioni a carico INPS (INV/CIV, etc)
  • Specifica se fruitore di altre pensioni a carico altri Enti
  • Specifica se fruitore di pensioni Estere
  • Specifica se servizio militare assolto
  • Specifica maternità/malattia/donatore sangue
  • Data ultimo giorno di lavoro se dipendente (se autonomo non occorre chiudere la posizione lavorativa). In questo caso però si può fare domanda per riduzione contributiva al 50% se piu di 65 anni, domanda da presentare a parte a seguito di erogazione pensione.
  • Dichiarazione dei redditi ultimi 2 anni disponibili anche del coniuge, se coniugato.

 

 

Fissa l'appuntamento, senza attendere conferme!

Ti preghiamo unicamente di cancellare l'appuntamento qualora tu decidessi di non rispettarlo, per non penalizzare gli altri clienti.

Ricorda che fissando un appuntamento, operi direttamente sulle nostre agende e sul nostro lavoro.

Grazie!

 

Sono aperti i portali per la modifica delle inesattezze

Anche se non hai fatto il 730 da noi!

Fissa un appuntamento per la correzione del 730

servizio a pagamento

.

.

.fino a 3.000€ di rimborso

sulle rette pagate

Prenota un appuntamento

 Nuovo servizio pagamento F24 telematico

Per importi oltre €1.000
per Privati e Aziende

Fissa un appuntamento il nuovo F24 Telematico

servizio a pagamento

Scarica i documenti per
ISEE 2026

Puoi già fissare un appuntamento per l'ISEE 2022

prestazione gratuita

All rights reserved. | Centro Servizi Torino di G. Benincasa | P.IVA 10859690017 |REA: TO- 1167646

Joomla Templates by Joomla-Monster.com