L'Ape, acronimo che sta per Anticipo pensionistico è il progetto sperimentale che consentirà dal 2017, a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età di andare in anticipo in pensione. L'operazione coinvolgerà i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), autonomi e parasubordinati in possesso di 63 anni di età a partire dal 1° maggio 2017 a non più di tre anni e 7 mesi al perfezionamento della pensione di vecchiaia a condizione di avere almeno 20 anni di contributi e una pensione non inferiore a circa 700 euro al mese (1,4 volte il trattamento minimo inps).
L'operazione sarà attuata con prestiti da parte di banche e assicurazioni erogati però attraverso l'Inps, che dovranno poi essere restituiti con rate di ammortamento costanti dagli interessati, una volta conseguita la pensione, per i successivi venti anni, con i relativi interessi. In sostanza il lavoratore potrà farsi anticipare dal settore bancario una quota dell'assegno pensionistico maturato al momento dell'accesso alla prestazione sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia. La parte dell'assegno che potrà essere riscossa dal lavoratore sarà libera ma ci saranno dei tetti massimi commisurati all'entità dell'anticipo richiesto che saranno stabiliti da un Decreto della Presidenza del Consiglio (es. se si chiede un anticipo di un anno si potrà riscuotere il 95% dell'assegno, se si chiedono 3 anni la percentuale massima scende all'85%). Il prestito sarà erogato per 12 mesi l'anno sarà esente dal prelievo fiscale e potrà avere una durata minima di sei mesi ed una durata massima di 3 anni e 7 mesi.
Contestualmente al prestito, il richiedente dovrà inoltre attivare un’assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. In caso di decesso del richiedente, il capitale residuo sarà rimborsato dall’assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio premorienza , e quindi non si rifletterà sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi. Il lavoratore o la lavoratrice potranno scegliere l’istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti a un’apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore. Il progetto sarà in forma sperimentale, durerà due anni, sino al 2018, e poi potrà essere prorogato sulla base dei risultati della sperimentazione. Qui sono disponibili ulteriori informazioni sull'APE volontario.
L'APE Social
Accanto all'APE volontario verrà introdotto l'Ape Agevolato, un trattamento assistenziale il cui valore sarà anch'esso rapportato alla pensione maturata dal lavoratore al momento della richiesta ma entro un ammontare non superiore a 1.500 euro lordi mensili. A differenza dell'aPE volontario quello sociale sarà un sussidio di accompagnamento alla pensione pagato interamente dallo stato e non dalle banche: pertanto sarà esclusa qualsiasi decurtazione sulla pensione finale. Resta comunque ferma la facoltà dell’individuo di richiedere una cifra maggiore, ad esempio l'eccedenza tra la somma del trattamento assistenziale ed il valore finale della pensione se superiore a 1.500 euro, attraverso il normale meccanismo dell'APE volontario.
Le categorie di lavoratori che beneficeranno dell'APE Agevolato sono quattro: 1) soggetti in stato di disoccupazione, 2) soggetti impiegati in attività difficoltose o rischiose per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale, 3) soggetti con una invalidità superiore al 74%, 4) soggetti con carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave. Per l'accesso all'APE Agevolato sarà contestualmente necessario avere almeno 30 anni di contributi che diventano 36 anni per le categorie di cui al punto 2. Anche l'APE agevolato sarà disponibile dal 1° maggio 2017 per coloro che hanno raggiunto almeno i 63° anni di età e durerà in forma sperimentale sino al 31 dicembre 2018. Qui sono disponibili ulteriori dettagli sull'APE Agevolato.
APE ed Imprese
E' prevista anche la possibilità per il datore di lavoro, in caso di accordo tra le parti, al fine di agevolare la scelta del lavoratore, di sostenere i costi dell’APE volontario attraverso un versamento all’INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali in essere o appositamente creati, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell’APE.
Qui è possibile simulare gli effetti sull'assegno pensionistico dell'APE nelle sue varie Forme.
La tavola sottostante riepiloga i dettagli dell'articolazione dell'APE secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2017.

Il Piano del Governo è quindi diverso rispetto al progetto Damiano-Baretta (ddl 857) e dal Piano Boeri. Damiano ipotizza, comunque, una penalità più leggera e fissa, pari al 2% per ogni di anticipo sino ad un massimo però di quattro anni contro i tre anni e 7 mesi previsti dal Governo. Anticipo, quindi, che al massimo può portare ad una riduzione dell'assegno dell'8%. Boeri teorizza una decurtazione più pesante, nell'ordine del 3% annuo sino ad un massimo di tre anni. Già da adesso si può quindi anticipare che il Piano governativo è comparabile con quello Damiano e Boeri sul piano delle penalizzazioni solo riguardo a quelle categorie (tassative) di lavoratori che potranno beneficiare del fattore fiscale per contenere gli oneri di restituzione del prestito sulla rata dell'assegno pensionistico; per tutti gli altri, cioè per coloro che vorrebbero anticipare l'uscita volontariamente, il costo della flessibilità sarà superiore, nell'ordine del 5% circa per ogni anno di anticipo rispetto al DDl Damiano.
Fonte: http://www.pensionioggi.it
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Non solo Ape volontario per anticipare l'uscita. Il testo della Legge di Bilancio conferma anche la possibilità di anticipare l'erogazione della pensione integrativa in attesa di raggiungere l'età pensionabile nel regime previdenziale pubblico obbligatorio. Un'ipotesi della quale si era discusso nei giorni scorsi in vista della presentazione ufficiale della manovra.
In particolare potranno chiedere l'erogazione anticipata della rendita integrativa le stesse coorti di lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l’Ape dal prossimo 1° maggio 2017. La facoltà interesserà, quindi, i soggetti con più di 63 anni e che maturano il requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio entro tre anni e 7 mesi, e che hanno maturato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni) con l'ulteriore condizione, di avere una pensione non inferiore a 1,4 volte l'importo del trattamento minimo inps, circa 700 euro lordi al mese, certificato dall’Inps così come prevista dalla normativa sull’Ape.
L'agevolazione consisterà nella possibilità, se il rapporto di lavoro è cessato (per qualsiasi ragione), di ricevere in tutto o in parte, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio. Cioè sino ai 66 anni e 7 mesi di età. L'operazione viene, inoltre, incentivata fiscalmente prevedendo che la parte imponibile della RITA – sia che costituisca l’intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione che una quota parte dello stesso – sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta del 2 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In sostanza per ogni anno di iscrizione ulteriore al 15° anno il lavoratore godrà di una riduzione dello 0,3% sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, sono computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2007. La previsione si applicherà anche per i dipendenti pubblici che hanno aderito a fondi pensione complementari loro destinati.
Di particolare importanza la Rendita Integrativa Anticipata potrà essere riscossa a prescindere dall'adesione all'APE volontaria: il lavoratore avrà, dunque, la massima flessibilità nello scegliere se e quanta parte dell'assegno pensionistico futuro farsi anticipare dallo scoccare del 63° anno di età attraverso l'APE normale. Si pensi ad esempio ad un lavoratore che avrebbe diritto ad una pensione lorda di 2.500 euro al mese. Questi potrebbe decidere di farsi anticipare il 50% del valore netto della pensione tramite l'APE volontario, invece che una percentuale superiore, e chiedere contestualmente l'erogazione anticipata di una parte o l'intera pensione complementare a cui avrebbe diritto attraverso la RITA. Fiscalmente l'operazione "anticipo" è interessante in quanto il reddito derivante dall'APE non concorrerà al prelievo Irpef mentre quello erogato tramite la RITA sarà soggetto ad un prelievo fiscale oscillante tra il 9 ed il 15%.
In questo modo Rita diventerebbe un'opzione degna di nota su cui i lavoratori possono contare per integrare il loro reddito negli anni di passaggio alla pensione, con la certezza che una volta ottenuta la rendita anticipata essa sarà cumulabile (come lo sarà la stessa Ape) con eventuali nuovi redditi da lavoro. Inoltre il lavoratore, riducendo l'APE richiesto, riuscirà a contenere anche la decurtazione della pensione finale per i successivi 20 anni. Resta inteso che il lavoratore potrà anche non optare per l'APE e chiedere solo la riscossione anticipata dell'intero capitale accredito sul fondo pensionistico complementare tramite la RITA. Relativamente alla quota parte della prestazione pensionistica integrativa, non percepita sotto forma di RITA, resteranno applicabili le disposizioni fiscali vigenti.
Alla novità, specifica il testo della legge di Bilancio, potranno accedere i lavoratori del settore privato nonché dei lavoratori del settore pubblico sempreché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Da tale possibilità resteranno, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un’anticipazione della prestazione potrebbe determinare effetti negativi sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni.
Fonte: http://www.pensionioggi.it
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I lavoratori precoci sono coloro che hanno iniziato a lavorare in età piuttosto basse, prima della maggiore età, arrivando a maturare una contribuzione particolarmente elevata cioè pari o superiore a 40 anni di contributi ad un'età anagrafica relativamente bassa, spesso intorno ai 60 anni. Sovente si tratta di lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti per via del fatto che non hanno completato il percorso di studio universitario.
L'introduzione della Riforma Fornero il 1° gennaio 2012 nell'abolire la pensione di anzianità, e della relativa possibilità di pensionarsi con i vecchi 40 anni di contributi, non ha previsto particolari benefici previdenziali per questi lavoratori che, pertanto, al pari di tutti gli altri, hanno potuto pensionarsi esclusivamente al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) con la nuova pensione anticipata introdotta dal 2012 in sostituzione della vecchia anzianità. La richiesta di un abbassamento del suddetto requisito è risultata, pertanto, una delle principali rivendicazioni della parte sindacale all'indomani della Legge Fornero. Basti pensare che sin dal 2013 il disegno di legge Damiano sui pensionamenti flessibili (Pdl 857) ipotizzava la rientroduzione di un tetto massimo a 41 anni di contributi per tutti, uomini e donne.
Dopo oltre cinque anni di discussione l'articolo 1, co. 199 della legge di Bilancio per il 2017 ha finalmente riconosciuto la bontà di un simile intervento in favore almeno delle categorie di lavoratori precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico. Dal 1° maggio 2017 la disposizione da ultimo citata introduce, pertanto, un ulteriore canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, nei confronti di quei soggetti che hanno lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non in modo continuativo e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cd. sistema misto). La cd. quota 41 è concessa, nell'ambito di risorse programmate, in favore di coloro che si trovano in almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela:
a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104;
c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) lavoratori dipendenti all’interno delle professioni indicate nella tavola sottostante che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, ovvero;
e) siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (cioè i lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni, si veda: lavori usuranti).
La tavola seguente illustra, pertanto, i requisiti per il conseguimento della pensione anticipata a seguito dell'intervento normativo appena descritto.

Nel contributivo
L'agevolazione della cd. quota 41 appena indicata non si applica ai lavoratori precoci nel contributivo puro, cioè coloro che erano entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995. Unica agevolazione attualmente prevista per questi lavoratori è attribuita dall'articolo 1, comma 7 della legge 335/1995. La predetta disposizione attribuisce l'incremento del 50% della contribuzione versata per i periodi lavorativi svolti durante la minore età utile ai soli fini del calcolo della misura della pensione.
Fonte: http://www.pensionioggi.it
Novità! puoi inviarci la pratica comodamente da casa, senza recarti nei nosri uffici. Il bonus consiste in un contributo di sostegno al reddito del valore massimo di mille euro con il quale è possibile pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici, privati autorizzati e le forme di assistenza domiciliare (art.1, comma 355, l. 11 dicembre 2016, n. 232). Dal 2020 l’importo del beneficio, elevato a 3mila euro, viene stabilito in base all’ISEE minorenni in corso di validità riferito al minore (art. 1, comma 343, l. 27 dicembre 2019, n. 160). Il bonus è erogato direttamente dall’INPS su domanda del genitore. Le istruzioni per presentare le domande per l’anno 2023 sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27 e nel messaggio 2 marzo 2023, n. 889. A chi è rivolto Spetta alle famiglie con figli:
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€ 19,90 clicca per procedere con la richiesta non inviare pratiche a mezzo mail, non le accettiamo. segui la procedura online |
Può presentare domanda il genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.
Come funziona
QUANTO SPETTA
Bonus asilo nido
Di seguito, gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili:
ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi).
Per non superare il tetto annuo di 3mila euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (272,73 euro).
L’undicesima mensilità è pari a 272,70 euro;
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi).
Per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (227,27 euro).
L’undicesima mensilità è pari a 227,30 euro;
ISEE minorenni da 40.001 euro = 1.500 euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 136,37 al mese per 11 mesi).
Per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (136,37 euro).
L’undicesima mensilità è pari a 136,30 euro;
1500 euro all’anno (136,37 euro mensili) nel caso di:
ISEE valido mancante;
richiesta presentata dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore.
In presenza dei requisiti, alla successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, viene erogato l’importo massimo pari a 3mila euro annui.
Domanda
REQUISITI
La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo in possesso dei seguenti requisiti (direttiva 2011/98/UE):
straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato a cittadino italiano (art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
titolare di Carta blu, “lavoratore altamente qualificato” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
lavoratore di Marocco, Algeria e Tunisia per i quale gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e questi Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
lavoratore autonomo titolare di permesso (art. 26 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Oltre ai titoli di soggiorno suddetti sono utili i seguenti permessi (d.lgs. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero):
lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22, d.lgs. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
lavoro stagionale (art. 24, d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
assistenza minori (art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
protezione speciale (art. 19, d.lgs. 286/1998, come modificato, da ultimo, dal d.l. 130/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato nei casi in cui sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
casi speciali (artt. 18 e 18 bis, d.lgs. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento);
residenza in Italia.
Il richiedente deve:
essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta, relativamente al contributo asilo nido;
avere la stessa residenza del figlio, per il contributo per forme di assistenza domiciliare.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra:
il provvedimento di adozione;
la data di ingresso in famiglia del minore, fermi restando i requisiti sull'età del minore che accede al beneficio.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2023.
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nella domanda è necessario indicare:
Contributo asilo nido, per il pagamento di rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Questi ultimi sono strutture autorizzate allo svolgimento del servizio educativo di asilo nido dall’ente locale competente, nel rispetto dei requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Sono esclusi dal rimborso i servizi all’infanzia diversi dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.);
Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, per il pagamento delle forme assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche.
In caso di più figli è necessario presentare domanda per ogni figlio.
Domanda bonus asilo nido
Per ottenere il bonus è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.
Nella domanda il richiedente dovrà specificare se l’asilo nido frequentato dal minore è pubblico o privato autorizzato e indicherà:
la denominazione e codice fiscale della struttura;
gli estremi del provvedimento autorizzativo;
le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio (gennaio - dicembre 2023).
Il sistema di acquisizione della documentazione non permette di allegare documentazione per mensilità non specificate.
Per richiedere il bonus per ulteriori mesi rispetto a quelli già indicati è necessario ripresentare una nuova domanda che sarà sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.
Il genitore richiedente dovrà anche allegare:
la documentazione che provi il pagamento di almeno una retta relativa a un mese di frequenza;
l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino in caso di asili nido pubblici (dove si prevede il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza);
le ricevute delle rette relative ai mesi di frequenza successivi, entro la fine del mese di riferimento e non oltre il 31 luglio 2024.
L’utente potrà autocertificare, inoltre, l'importo della fattura che dovrà essere uguale alla documentazione di spesa allegata. Il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.
Se alcune rette vengono pagate dall’altro genitore, questo potrà presentare domanda indicando le mensilità già pagate (ad esempio: gennaio-luglio, pagamento effettuato dalla madre; settembre-dicembre, pagamento effettuato dal padre. La madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).
La prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita tramite:
ricevuta;
fattura con quietanza;
bollettino bancario o postale;
attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, del pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:
la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
il codice fiscale del minore;
il mese di riferimento;
gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Il file va allegato al mese in cui si riferisce, in caso di ricevute relative a più mesi di frequenza. Se sono presenti più fatture nello stesso mese, le ricevute vanno riunite in un unico file da allegare.
Domanda bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione
Per accedere al bonus, il genitore richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che dichiari per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In questo caso l’Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Manuale Acquisizione delle Domande di Contributo Asilo Nido (pdf 675 KB).
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.










