Periodi valutabili ai fini della pensione
Ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva di ogni soggetto vanno considerati tutti i servizi prestati con iscrizione all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato - presso Pubbliche Amministrazioni e altri servizi e/o periodi riconosciuti utili a pensione in seguito a domanda.
Procedimento
La domanda va presentata alla competente Sede Provinciale INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI esclusivamente in via telematica:
- tramite un Patronato
- tramite Servizio Web direttamente dall’iscritto che sia in possesso del PIN dispositivo;
- tramite il servizio di Contact Center Integrato disponibile al numero verde 803.164, solo per gli iscritti dotati del PIN dispositivo.
E’ sempre opportuno far pervenire all’Amministrazione copia dell’istanza presentata all’INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI.
Servizio militare e servizio civile
Non è necessario presentare domanda di valutazione del servizio militare, in quanto è un servizio utile ex-sè, per il quale è sufficiente presentare idonea certificazione dalla quale risulti l'inizio del servizio e la data di congedo.
Il servizio civile trova una diversa valorizzazione a seconda del periodo in cui è stato prestato:
- servizio civile prestato fino al 31/12/2005: è riconosciuto come sostitutivo di quello di leva e, pertanto, utile ex-sè;
- servizio civile prestato dal 01/01/2006 al 31/12/2008: viene qualificato come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con contribuzione versata alla Gestione Separata INPS.
- servizio civile prestato dal 01/01/2009: non è più previsto l'obbligo di contribuzione a carico del Fondo nazionale per il servizio civile e, pertanto, può essere valorizzato esclusivamente tramite riscatto.
Periodi e servizi valutabili a domanda
Sono previsti diversi tipi di procedimento di valutazione a seconda del tipo di servizio di cui si chiede la valutazione.
Riscatti
Il riscatto è l'istituto che consente di riconoscere ai fini della pensione, periodi non coperti da contribuzione o non valutabili in base ad altre disposizioni, mediante il pagamento di un contributo da parte dell'interessato.
Possono essere riscattati:
- Laurea, diploma universitario (ed equiparati), diploma di specializzazione e dottorato di ricerca.
Il periodo da riconoscere va dal 1° novembre dell'anno accademico di immatricolazione al 31 ottobre dell'anno accademico in cui si conclude il corso legale.
Non sono riscattabili i corsi di dottorato di ricerca per i quali si è usufruito di una borsa di studio con contribuzione versata alla Gestione Separata INPS (dal 01/01/1999); - Corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato richiesto per il posto ricoperto;
- Servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'INPS;
- Servizio prestato in qualità di assistente volontario o laureato addetto alle esercitazioni;
- Periodi corrispondenti al congedo per maternità facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro, nella misura massima di 5 anni e a condizione che alla data della domanda si possano far valere 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
L'esercizio della facoltà di riscatto della maternità facoltativa è totalmente alternativa al riscatto della laurea, per cui tale riscatto esclude la possibilità di avvalersi del riscatto laurea e viceversa; - Periodi di lavoro all'estero che non siano altrimenti riconoscibili;
- Periodi di aspettativa concessa per seguire il coniuge che presta servizio all'estero (Legge n. 26/1980 - Legge n. 333/1985);
- Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro dipendente e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei successivi al 31/12/1996;
- Periodi di lavoro part-time, per la parte non coperta da contribuzione, successivi al 31/12/1996;
- Periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro successivi al 31/12/1996, previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali (es. aspettativa per motivi di famiglia o di studio, sospensioni disciplinari), nel limite massimo di 3 anni;
La modalità di calcolo del contributo di riscatto varia a seconda della collocazione temporale del periodo da riscattare.
Il contributo di riscatto può essere pagato in unica soluzione o in forma rateale mediante trattenuta sullo stipendio ed è fiscalmente deducibile; il numero delle rate mensili non può essere superiore al numero dei mesi riscattati.
L’onere di riscatto dei corsi universitari di studio di cui all’art. 2 della L.184/1997, per le domande presentate dal 01/01/2008, può essere versato in unica soluzione o in n.120 rate mensili (10 anni) senza interessi.
In caso di rateizzazione dell'onere non è possibile sospendere il versamento; un'eventuale interruzione comporta il riconoscimento del periodo per il quale è stato pagato il riscatto, mentre per la valutazione del restante periodo sarebbe necessario presentare nuova domanda.
E' possibile rinunciare al riscatto già pagato in tutto o in parte fino a che il periodo riscattato non è stato utilizzato per la determinazione della pensione.
Non è comunque prevista la restituzione dell'onere versato, per cui la rinuncia al riscatto ha come unico effetto l'esclusione del periodo riscattato e rinunciato dal calcolo della pensione.
Ricongiunzioni e computo
La ricongiunzione è il procedimento attraverso il quale vengono trasferiti contributi tra diverse Casse Previdenziali.
- Ricongiunzione contributi versati all'INPS (art. 2 Legge 29/1979)
Possono essere ricongiunti all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI i contributi versati all'INPS, sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo (coltivatori diretti, gestione artigiani e gestione commercianti),
La domanda deve essere presentata dall'iscritto prima della cessazione dal servizio (o dagli eredi aventi diritto alla pensione indiretta, entro 90 giorni).
Nel caso di contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l'interessato può chiedere la ricongiunzione a condizione che alla data della domanda sia in possesso di almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente.
La ricongiunzione non può essere parziale e la domanda può essere presentata una sola volta. Una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata solo in casi particolari.
La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica, calcolata sulla base dello stipendio, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio alla data della domanda di ricongiunzione.
L'eventuale onere di ricongiunzione può essere versato in unica soluzione o in forma rateale senza interessi, in un numero di rate mensili pari al numero di mesi ricongiunti, ed è deducibile fiscalmente.
Una volta iniziato il pagamento, non si può rinunciare alla ricongiunzione.
- Ricongiunzione contributi versati alle Casse dei Liberi Professionisti (Legge 45/1990)
Possono essere ricongiunti presso l'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI i contributi versati presso le Casse dei Liberi Professionisti, in qualsiasi momento dell'attività lavorativa prima della cessazione dal servizio (o dagli eredi aventi diritto alla pensione indiretta, entro 2 anni).
La ricongiunzione non può essere parziale e la domanda può essere presentata una sola volta. Una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata solo in casi particolari.
La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica, calcolata sulla base dello stipendio, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio alla data della domanda di ricongiunzione.
L'eventuale onere di ricongiunzione può essere versato in unica soluzione o in forma rateale, in un numero di rate mensili non superiore alla metà dei mesi ricongiunti, ed è deducibile fiscalmente
Viene applicato un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente la data della domanda.
Una volta iniziato il pagamento, non si può rinunciare alla ricongiunzione.
- Ricongiunzione servizi resi allo Stato (art. 113 TU 1092/73)
Possono essere ricongiunti gratuitamente i servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti Pubblici per i quali è stata versata contribuzione alle diverse Casse amministrate dall'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI:
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL
- Cassa Pensioni Sanitari - CPS
- Cassa Pensioni Insegnanti Asilo e Scuole Elementari Parificate - CPIAEP
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e Coadiutori - CPUGC
- Computo servizi presso Pubbliche Amministrazioni con contribuzione INPS (art. 12 TU 1092/73)
I servizi pre-ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti Pubblici, per i quali sono stati versati contributi all'INPS possono essere computati gratuitamente.
La domanda deve essere presentata almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti di età o, entro 90 giorni negli altri casi.
- Trasferimento dei contributi all'INPS (art. 1 Legge 29/1979 e L. 322/1958)
Possono essere trasferiti all'INPS i contributi versati per i periodi di iscrizione all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI.
La ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 Legge 29/1979 può essere richiesta, anche in costanza di servizio, dai lavoratori che abbiano accreditato presso l'INPS almeno un contributo settimanale.
La domanda va presentata all'INPS e deve riguardare la totalità dei contributi e/o periodi; non sono ammesse ricongiunzioni parziali.
La ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla prima domanda può essere richiesta solo all'atto del pensionamento, oppure in costanza di servizio se l'interessato può far valere almeno dieci anni di ulteriore contribuzione.
Per le istanze di ricongiunzione presentate fino al 30/06/2010 il trasferimento dei contributi è gratuito, mentre per le istanze presentate a decorrere dal 01/07/2010, la ricongiunzione può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica, calcolata sulla base dello stipendio in godimento alla data della domanda e di determinati coefficienti relativi all'età anagrafica e all'anzianità di servizio alla data della domanda di ricongiunzione.
Con la Legge 122/2010 è stata abrogata la Legge 322/1958 che prevedeva l'istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, cioè il trasferimento gratuito all'INPS di tutti i contributi versati all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione.
Tuttavia per gli iscritti alla Cassa Dipendenti dello Stato l'abrogazione ha effetto solo per le cessazioni avvenute a decorrere dal 31/07/2010.
Accredito figurativo periodi di congedo di maternita' al di fuori del rapporto di lavoro
Con riferimento ad eventi di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, i soggetti interessati possono presentare domanda di accredito figurativo (cioè non oneroso) dei periodi corrispondenti al congedo obbligatorio per maternità che non sono coperti da contribuzione.
Il periodo da accreditare è pari a 5 MESI e 1 GIORNO, di cui 2 mesi precedenti e 3 mesi successivi al parto.
Unico requisito richiesto è che il soggetto possa far valere, alla data di presentazione della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Fissa l'appuntamento, senza attendere conferme!
Ti preghiamo unicamente di cancellare l'appuntamento qualora tu decidessi di non rispettarlo, per non penalizzare gli altri clienti.
Ricorda che fissando un appuntamento, operi direttamente sulle nostre agende e sul nostro lavoro.
Grazie!
I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:
- perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
- incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.
L’autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:
- sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… );
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D. Lgvo 8 settembre 1996, n. 564;
- attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
- integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.
Possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata.
A COSA SERVONO
Sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:
- non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
- ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
- ha stipulato un contratto part-time (orizzontale o verticale).
DOMANDA
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
- Contact center integrato – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
REQUISITI
Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:
- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
- almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.
DA QUANDO SI PAGA
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal:
- primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).
Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.
È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.
COME SI PAGA
I contributi volontari possono essere versati:
- utilizzando il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive. Il bollettino Mav può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito Internet www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari
- online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito.
- telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.
È possibile effettuare una copertura contributiva per periodi inferiori al trimestre versando un importo ridotto (dichiarando i dati da sostituire all’operatore, se il pagamento avviene per telefono o utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti on line o per generare un nuovo MAV stampabile).
QUANDO SI PAGA
Il versamento dei contributi volontari per i periodi:
- arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino Mav prestampato), deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.
I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi.
I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.
QUANTO SI PAGA
Per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.
Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.
Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
Fissa l'appuntamento, senza attendere conferme!
Ti preghiamo unicamente di cancellare l'appuntamento qualora tu decidessi di non rispettarlo, per non penalizzare gli altri clienti.
Ricorda che fissando un appuntamento, operi direttamente sulle nostre agende e sul nostro lavoro.
Grazie!
. La cessazione della pensione è il provvedimento amministrativo per cui viene sospeso il pagamento delle rate di pensione. Si verifica per:
Tra i casi di decadenza del diritto:
Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione. È l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici che provvede al pagamento. Il rateo si prescrive dopo cinque anni dalla morte del pensionato. |
Cosa fare
Nel caso di rateo per decadenza del diritto il pensionato non deve presentare alcuna domanda. L’Inps Gestione Dipendenti Pubblici provvederà al pagamento dei ratei spettanti con le stesse modalità seguite per il pagamento corrente della pensione.
Nel caso di rateo per morte le somme spettano:
- al coniuge superstite
Se l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici ha già i suoi dati, il coniuge superstite non deve fare nulla. Sarà la Sede a pagare il rateo con le stesse modalità della pensione di reversibilità di cui è titolare (su conto corrente bancario o postale o libretto postale o riscossione diretta presso ufficio postale). Altrimenti il coniuge deve presentare domanda;
- in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato
I figli devono presentare la domanda. Il pagamento del rateo avviene secondo le modalità indicate nella domanda. Ogni figlio può riscuotere la sua parte o delegare un altro erede.
- in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi
Devono presentare la domanda. Il pagamento del rateo avviene secondo le modalità indicate nella domanda. Gli eredi possono riscuotere insieme (di persona o con delega) tutto il rateo o singolarmente la loro parte. Le deleghe vanno presentate, con firma autenticata, insieme alla domanda.
- agli eredi testamentari
Devono presentare la domanda allegando tutta la documentazione successoria. Il pagamento del rateo avviene secondo le modalità indicate nella domanda. Gli eredi possono riscuotere insieme (di persona o con delega) tutto il rateo o singolarmente la loro parte. Le deleghe vanno presentate, con firma autenticata, insieme alla domanda.
Novità! puoi inviarci la pratica comodamente da casa, senza recarti nei nosri uffici. A CHI SPETTANOI permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
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COSA SPETTA
a) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età
inferiore ai tre anni, possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché
ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:
- un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito - msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni;
- riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.
I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni
di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.
Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al
disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso
mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve
intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
b) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età
compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto
(perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:
- un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito - msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni;
2. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore
non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che
possono prestare assistenza.
I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso
alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.
Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al
disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso
mensili, del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non
cumulativa nell’arco del mese.
c) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il
coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave
possono usufruire di:
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge.
I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale
per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario,
nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto
disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto
dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età
dello stesso.
ESTENSIONE DEL DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE
In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).
L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).
Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.
Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 - msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg 16866/2007).
I REQUISITI
- essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
- la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92);
- mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).
Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.
Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).
REFERENTE UNICO (D.lgs. 119/2011)
I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
E’ fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
QUANTO SPETTA
- I permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (Circ. 80/95 par. 4);
- i permessi fruiti a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
- quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino all’8° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.
Permessi retribuiti e ANF
Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare (circ. 199/1997)
FERIE E TREDICESIMA MENSILITÀ
La quota della 13° mensilità (msg 13032/2005), o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità e pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell'indennità erogata dall'Inps.
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
(Circ. 80/1995, punto 4, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)
Per i lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.
Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI), per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps a seguito di domanda dell'interessato.
I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all’estero (msg. 000237 del 09.04.2003)
PART-TIME VERTICALE
(Circ. 133/2000, punto 3.2)
Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
LAVORO AGRICOLO
Lavoro agricolo a tempo determinato (mod. HAND/Agr. Msg. 39956/2004).
Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.
I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.
LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell’assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all'Inps – Circ. 86/1999, punto g) - Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007).
CUMULABILITA’ DEI PERMESSI
Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).
E' compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio.
Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.
I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell'art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.
Permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine (msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi ai sensi dell’art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008).
Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, purché il medico di sede, in relazione alla gravità della disabilità valuti che il disabile abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore (circ. n. 37/1999, punto 1.A). Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge . Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).
Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 - circ. n. 53/2008).
Pluralità dei soggetti disabili
Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (circ. n. 32/2012).
RICORSI
Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale Inps competente rispetto alla residenza del lavoratore (Circ. 182/1997, punto 11).
Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.
CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006).
La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. 32/2006 punto 2).
La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.
DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo (circ. 53/2008, punto 5).
LA DOMANDA
La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) deve essere effettuata in modalità telematica (circ. 117/2012) attraverso uno dei seguenti tre canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare (msg 39956 del 9.12.2004), non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità (circ. 53/2008 punto 4), dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento , il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta (circ. 53/2008 punto 4).
La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave (circ. 53/2008 punto 4) e nell’evenienza di variazione del datore di lavoro.
Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore dovrà fornire informazioni in merito a:
- l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave;
- la revisione del giudizio di disabilità grave da parte della Commissione Medica Integrata;
- le modifiche ai permessi richiesti.
Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.
N. B.: Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 80/95)
In caso di adozione nazionale/internazionale informazioni relative a:
- data ingresso in famiglia;
- data di adozione/affidamento;
- data di ingresso in Italia;
- data del provvedimento;
- tribunale competente;
- numero provvedimento.
Fonte: INPS










